GLI AUSILIARI DEL COMMERCIO
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
L’agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Decreto ministeriale
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti
esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio
disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli
articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
MEDIATORI
L’agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, nei seguenti settori o sezioni:
a) immobiliare (conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
b) merceologico (conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame );
c) con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare (c.d. mediazione unilaterale per la conclusione di affari relativi al solo settore immobiliare - immobili o aziende - in nome e per conto di una sola parte, detta mandante, dalla quale l’agente potrà esclusivamente pretendere il compenso);
d) servizi vari (conclusione di affari relativi al settore dei servizi nonché di altri settori che non trovano collocazione in uno delle sezioni precedenti).
Decreto ministeriale
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti
esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
MEDIATORI MARITTIMI
Decreto ministeriale
(Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti
esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12
marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
SPEDIZIONIERI
Lo spedizioniere è colui che, esclusivamente in forma d’impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull’autotrasporto.
Decreto ministeriale
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti
esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14
novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Guida alla Compilazione della modulistica per l'iscrizione nel RI/REA dei soggetti abilitati all'attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere a seguito della soppressione dei rispettivi Ruoli ed Elenco (D. L. 59/2010 - Direttiva Servizi)
AVVISO DEL 17/10/2013:
Si ricorda agli ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi) che Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la regolarizzazione dell’iscrizione al registro imprese/repertorio economico amministrativo, ai sensi degli art. 10 e 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73,74,75,76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010.
I soggetti iscritti nei ruoli soppressi, inattivi alla data del 12 maggio 2012, che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il termine suindicato sono decaduti e possono invocare l'iscrizione negli ex ruoli come requisito professionale per un futuro avvio dell’attività nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 (se si tratta di ex mediatori),o nei cinque anni successivi (se si tratta di ex agenti e rappresentanti).
Le imprese che erano in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al registro imprese/repertorio economico amministrativo entro il medesimo termine suindicato saranno destinatari di un provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività, con la procedura di cui all’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990, salvo che non procedano tempestivamente alla regolarizzazione richiesta secondo le modalità previste dalla circolare Ministeriale n. 3662/c del 10/10/2013.