Servizio metrico
Il compito primario dell'Ufficio metrico è quello di garantire la buona fede pubblica nelle transazioni commerciali. L'Ufficio metrico effettua controlli sia su richiesta dei fabbricanti metrici ed utenti metrici, sia di tipo ispettivo, svolta autonomamente dall'Ufficio.
Le verifiche eseguite su richiesta sono:
· la verifica prima;
· la verifica periodica;
· il collaudo di posa in opera;
· la rilegalizzazione. (con il nuovo regolamento la rilegalizzazione assume la forma di una verifica periodica).
L'attività del servizio metrico ha per oggetto un gran numero di strumenti di misura, tra questi ci sono:
· strumenti per pesare,
· misuratori per gas,
· misuratori per acqua,
· misuratori per carburanti,
· misure lineari materializzate,
· masse campione,
· dispositivi vari associabili a strumenti metrici (es.: etichettatrici, ecc.).
Uno strumento di misura, per poter essere utilizzato nell'ambito di scambi commerciali nel nostro Paese, deve essere conforme a quanto riportato nel "Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure" approvato con R.D. del 12/06/1902 n.226, nel caso in cui lo strumento non sia contemplato nel regolamento, deve essere sottoposto prima della sua messa in commercio ad un esame di approvazione del modello che viene eseguito su un prototipo dall'Ufficio Centrale Metrico; questo esame è essenzialmente volto ad accertare che lo strumento abbia idonee caratteristiche metrologiche.
Verifica prima degli strumenti metrici
Tutti gli strumenti metrici, (masse e misure campioni di capacità, strumenti per pesare, strumenti per misurare liquidi sia acqua che prodotti petroliferi bianchi neri G.P.L. oli e metano, misure lineari, convertitori di volume, cronotachigrafi) prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una prima verificazione, che ha lo scopo di accertare l'idoneità e la rispondenza ai requisiti di legge o all'approvazione Ministeriale del modello. E' la verifica più importante, poiché non consente l'immissione in commercio e quindi l'utilizzo di strumenti difettosi o in ogni caso non idonei. Di norma si svolge presso il fabbricante-costruttore di strumenti, ma a richiesta può anche essere eseguita presso l'utente utilizzatore. (per gli strumenti fissi). In questa fase vengono apposti tutti i sigilli previsti. Con il decreto di recente entrata in vigore viene data la possibilità anche ai fabbricanti di effettuare la verificazione prima conseguendo il rilascio della concessione di conformità metrologica. I fabbricanti avranno infatti la possibilità di autocertificare i loro strumenti prodotti senza doverli sottoporre alla verifica da parte degli ispettori metrici, in base ai principi di garanzia della qualità. Ai fini dell'ottenimento della concessione saranno coinvolti organismi di certificazione accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012. Il decreto introdurrà inoltre il principio di mutuo riconoscimento delle verifiche effettuate tra i Paesi membri dello Spazio economico europeo.
L'ufficio Metrico gestisce l'elenco dei fabbricanti e riparatori di pesi e misure esistenti nella propria provincia elencati in ordine cronologico. Chiunque si propone di fabbricare o riparare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla prefettura della località nella quale intende esercitare la sua industria, tramite l'Ufficio metrico competente per provincia. Alla dichiarazione unirà:
un'impronta delle marche di fabbrica, colle quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verificazione prima. I marchi conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza;
un certificato, dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata nell'ufficio metrico competente per provincia. Il prefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato. Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima in un ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a quell'ufficio la ricevuta di cui sopra.
Verifica prima degli strumenti che rispondono ai "requisiti comunitari" Sugli strumenti, che rispondono ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea, recepite dagli Stati membri, (la direttiva CEE n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, recepita dal D.P.R. n. 798 del 12 agosto 1982; la direttiva CEE n. 75/33/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori d'acqua fredda, recepita dal D.P.R. n. 854 del 23 agosto 1982; le direttive CEE 73/362/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure lineari materializzate, (e CEE 78/629/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE 73/362/CEE) recepite dal il D.P.R. n. 864 del 23 agosto 1982 ecc.) per i quali il fabbricante ha presentato idonea documentazione, vengono eseguite tutte le prove elencate nelle norme di approvazione apponendovi "i marchi CEE". Questi strumenti possono essere commercializzati liberamente in tutti i paesi dell'U.E., come se fossero prodotti da fabbricanti di quel paese.
Pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare, fabbricati in paesi non appartenenti all'U.E.
Qualora un fabbricante nazionale importasse da paesi non appartenenti all'U.E. degli strumenti metrici, questo, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima. La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, e che sono conformi alle disposizioni di legge, rilascia un certificato di scarico, della bolletta-cauzione, il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione. A questo punto gli strumenti idonei vengono sottoposti alla verificazione prima, se gli strumenti presentati non risultano idonei vengono rispediti al mittente, a cura del fabbricante-importatore.
Verificazione dei misuratori dei gas
I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, prima di essere posti in uso e, quando sono stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.
Verifica strumenti CE
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, cioè quelli che richiedono l'intervento dell'uomo durante la pesatura, per via della pericolosità di questa operazione, devono essere provvisti del marchio di conformità CE (apposto in modo ben visibile sullo strumento) e sono disciplinati dal D.Lgs. del 29/12/1992 (attuazione della direttiva 90/384/CEE). Questi strumenti, per poter essere immessi sul mercato, devono essere conformi a determinati requisiti essenziali fissati nella sopracitata direttiva; detta conformità può essere attestata a scelta del richiedente in due modi diversi, il primo (attuato solitamente per produzioni in serie) in cui è previsto che il processo di fabbricazione disponga di un sistema di garanzia della qualità della produzione, consiste nel sottoporre un esemplare dello strumento di cui si vuole iniziare la produzione all'"Esame CE del Tipo" a cui deve seguire una procedura chiamata "dichiarazione di conformità al tipo" con la quale un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità della produzione e ne attesta l'idoneità. Il fabbricante che si avvale di questa procedura, si impegna a mantenere nel tempo gli standard qualitativi della produzione previsti; il sistema produttivo è sottoposto a controlli di sorveglianza (sorveglianza CE) da parte dello stesso organismo notificato. La seconda via per attestare la conformità dello strumento ai requisiti essenziali consiste nel sottoporlo alla "verificazione CE all'unità", questa procedura, che viene generalmente seguita nel caso in cui si abbiano un ristretto numero di strumenti, consiste nell'esaminarli e nell'approvarli singolarmente, quindi a differenza del caso precedente si esamina la strumento piuttosto che il sistema di produzione. Anche gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla verificazione periodica, con le stesse modalità previste per gli altri tipi di strumenti.
Verificazione periodica degli strumenti metrici
E' la fase successiva alla verificazione prima. Ogni strumento posto in commercio è sottoposto, periodicamente, ad un controllo di funzionalità. Sono esclusi da questo controllo le misure lineari, le misure di capacità quando siano di vetro di terracotta o simili, i pesi, i misuratori di metano "per uso domestico", i misuratori per l'acqua. La vecchia normativa prevedeva una scadenza biennale indipendentemente dall'ultimo controllo. Attualmente è prevista una scadenza differenziata per tipi di strumenti, con riferimento all'ultimo controllo. Ossia uno strumento va sottoposto a verifica periodica solamente se sono trascorsi gli "x" anni a lui assegnati, a meno di rimozione dei sigilli metrici posti a protezione degli organi interni e della catena metrologica. Ma in questo caso gli "x" anni decorrono dalla data di rilegalizzazione che di conseguenza viene a rivestire lo status di verifica periodica.
Per l'effettuazione di questo tipo di verifica l'Ufficio metrico si serve del ruolo degli utenti metrici. Tali ruoli sono formati dalle Camere di Commercio I.A.A. e vi devono essere iscritte tutte quelle "attività" che utilizzano quegli strumenti metrici (che devono essere poi sottoposti a verifica periodica), nel loro normale ciclo di lavorazione.
Attualmente il 90% dell'utenza richiede la verifica a domicilio dei propri strumenti. Tale verificazione deve farsi esclusivamente presso l'esercizio dell'utente.
Collaudo di posa in opera
Corrisponde ad una verifica prima e si esegue sul luogo di funzionamento dello strumento. Detta verifica deve essere richiesta dai fabbricanti metrici per quegli strumenti "fissi", quelli che per loro natura sono vincolati al terreno o che comunque devono essere verificati sul luogo di esercizio. (Pese a ponte in bilico, misuratori di carburanti, ecc.)
Rilegalizzazione
E' la verifica che si esegue a seguito di una richiesta fatta da un fabbricante, che per motivi tecnici ha rimosso dei sigilli di stato su di uno strumento metrico. Questa verificazione viene eseguita senza preavvisare l'utente. Si è obbligati a preavvisare solamente se si dovranno eseguire verifiche su particolari strumenti, autobotti chilolitriche o contalitri, misuratori fissi di carburanti, pese fisse, convertitori di volume, ecc., per la cui esecuzione i fabbricanti devono predisporre particolari strumenti o attrezzature. Con il nuovo regolamento sulla verifica periodica la rilegalizzazione ha assunto lo status di verifica periodica (dalla data di effettuazione parte il conteggio per la verifica periodica successiva).
Cronotachigrafi CEE
I cronotachigrafi CEE sono strumenti per la misura e la registrazione di grandezze come la velocità, lo spazio percorso ed i tempi di lavoro e di sosta dei veicoli stradali sui quali è installato; i dati vengono registrati su appositi fogli di registrazione che vanno inseriti nell'apparecchio. I cronotachigrafi CEE ed i fogli di registrazione devono essere omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, previo accertamento da parte dell'Ufficio Centrale Metrico della loro conformità alle disposizioni dei particolari regolamenti CEE che li riguardano. All'Ufficio Centrale Metrico ed agli uffici metrici delle camere di commercio è affidato il compito di accertare:
• La conformità dei cronotachigrafi e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;
• La rispondenza delle apparecchiature metrologiche appartenenti alle officine ed ai montatori autorizzati ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione, verifiche e controlli periodici sui cronotachigrafi, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nei provvedimenti di autorizzazione
• La regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.
La domanda per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE è presentata, tramite l'ufficio metrico della camera competente nella provincia ove l'officina ha la propria sede legale, all'Ufficio Centrale Metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In relazione alle caratteristiche delle attrezzature dichiarate dalla ditta richiedente la concessione, l'Ufficio centrale metrico stabilisce le modalità dell'esame tecnico che l'ufficio metrico della camera di commercio deve eseguire per la verifica della validità delle predette attrezzature ai fini del rilascio della concessione L'ufficio metrico della camera di commercio ha in deposito le piastrine metalliche recanti le impronte dei marchi particolari della ditte autorizzate, operanti nella provincia di competenza della camera stessa, che la ditte appongono sui sigilli applicati agli strumenti.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a. i modelli di cronotachigrafi CEE che si intendono montare e riparare, i nomi e gli indirizzi dei relativi fabbricanti, nonché i marchi di omologazione CEE dei predetti modelli;
b. le attrezzature impiegate, ivi compresi gli strumenti metrici per l'espletamento delle varie operazioni connesse al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE nonché alle relative prove di controllo regolamentare, precisando in dettaglio le caratteristiche metrologiche;
c. le caratteristiche della pista su cui dovranno essere eseguite le prove, in sede di controllo regolamentare del montaggio e della riparazione;
d. il numero di iscrizione della ditta richiedente nello "stato comunale degli utenti metrici" del comune in cui la stessa ditta svolge la propria attività.
Alle domande di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
1. un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per provincia, che attesti la specifica attività (officina meccanica di riparazione autoveicoli, montaggio e riparazione di tachimetri etc.) esercitata dalla ditta richiedente;
2. una pianta da cui risultino le caratteristiche della pista, di cui alla lettera c) del precedente comma, ivi compresi lo sviluppo e la posizione della pista medesima rispetto al laboratorio di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi CEE;
3. disegni, corredati di idonea descrizione tecnica, delle attrezzature destinate al controllo metrologico e funzionale del montaggio e della riparazione dei cronotachigrafi CEE;
4. disegno in duplice copia del contassegno che la ditta richiedente intende inserire nel marchio particolare, di cui all'art. 5 successivo, da apporre sui sigilli ai serisi dell'art. 14, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70."
Tachigrafi digitali
In virtù dei Regolamenti CE 2135/98 e CE 1360/02, i tachigrafi digitali sono destinati a sostituire progressivamente i vecchi cronotachigrafi cosiddetti analogici.
Pertanto, tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci con massa complessiva superiore a 3,5 t e quelli adibiti al trasporto di più di 9 persone, compreso il conducente, dovranno essere dotati del nuovo tachigrafo digitale.
Prodotti preconfezionati
Per imballaggio preconfezionato o più semplicemente preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Per come sono stati trattati dalla normativa, i preimballaggi possono essere divisi in tre gruppi:
· Preimballaggi CEE - liquidi alimentari
· Preimballaggi CEE - Prodotti diversi dai liquidi alimentari
· Preimballaggi Nazionali
In ogni caso gli uffici metrici delle camere di commercio nell'ambito degli imballaggi preconfezionati svolgono attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei decreti che li riguardano. I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza; in caso di rilevate non conformità possono applicare delle sanzioni amministrative. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda; i funzionari compito degli uffici metrici l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste. Le comunicazioni dirette all'Ufficio Centrale Metrico riguardanti attività legate al settore dei preimballaggi vanno inoltrate all'ufficio metrico situato nella provincia di appartenenza.
Il produttore di preimballaggi, (i preimballaggi sono ad esempio le bottiglie d'acqua, vino, olio, shampoo, le confezioni di pasta secca, di alimenti per animali, biscotti, caffè, ecc., quasi tutti i prodotti che si trovano regolarmente sugli scaffali dei supermercati) contemplati dalle seguenti norme: L. 19/08/1976 n. 614 (attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipiente-misura); L. 25/10/1978 n. 690 (adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati); D.P.R. 26/05/1980 n. 391 (disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.); o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'Ufficio centrale metrico tale attività, almeno trenta giorni prima del suo inizio, tramite l'Ufficio metrico competente per provincia. Gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni delle sopra citate norme ai fini della garanzia del contenuto nominale delle confezioni. Sono tenuti ad effettuare questa comunicazione tutti coloro che preconfezionano in assenza dell'acquirente merce in lotti omogenei. Nel caso di procedure di controllo statistico, il produttore deve anche comunicare il sistema di codificazione dei "lotti di produzione". In molti casi, la particolare strumentazione usata (selezionatrici ponderali, dosatrici, ecc.) richiede l'esecuzione di Collaudi di Posa in Opera o Verifiche Prime sul luogo di installazione. Sono previste anche particolari azioni di sorveglianza presso i Produttori.
Sorveglianza sugli strumenti metrici
"Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio strumenti di misure, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione periodica, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode. Tale sorveglianza è anche affidata agli ufficiali metrici." (art. 142 Reg. 242 del 1909).
Gli Ispettori metrici, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, durante l'espletamento delle loro funzioni, quindi, possono elevare contravvenzioni ed effettuare sequestri sia cautelativi sia amministrativi. L'Ufficio sostiene tutto il lavoro relativo al contenzioso tributario emette ordinanze ingiunzioni o liberatorie, arrivando fino alla riscossione forzata dei crediti non riscossi (art.27 L.689/81). Vi è, inoltre la gestione dei corpi di reato.
METALLI PREZIOSI
Coloro che producono o importano oggetti in metallo prezioso devono richiedere all'Ufficio metrico della Camera la concessione del marchio di identificazione per metalli preziosi, soggetta a rinnovo annuale. Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono obbligatoriamente recare il marchio di identificazione del fabbricante ed il titolo della lega espresso in millesimi. A tale proposito, la Camera svolge attività di controllo presso le imprese che detengono il marchio di identificazione.
La Camera, in occasione dei controlli operati sulle aziende che detengono il marchio di identificazione per verificare la corrispondenza tra il titolo impresso e quello effettivo, effettua operazioni di saggio su alcuni oggetti in metallo prezioso, avvalendosi di laboratori accreditati.
MODULI E DOCUMENTI
VERIFICA METRICA
Richiesta di verificazione di strumenti metrici
FABBRICAZIONE
Dichiarazione di fabbricazione
Dichiarazione di fabbricazione alla Prefettura
TACHIGRAFI DIGITALI
Richiesta estensione dell'autorizzazione dei centri tecnici per nuove marche di tachigrafi digitali
Domanda di rinnovo attività completa
Domanda di rinnovo centri di primo montaggio
METALLI PREZIOSI
Richiesta concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi
Richiesta allestimento punzoni
Richiesta marchio tradizionale
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI BERARDINI
TEL. 0865 455204
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ISPETTORE METRICO DOTT.SSA TIZIANA ROMANO
TEL. 0865 455236
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