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2014
DIRITTO ANNUALE 2016
Il diritto annuale per l'anno 2016 è ridotto del 40%. Nella nota del Ministero dello Sviluppo
Economico sono indicati gli importi del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti
obbligati che si iscrivono nel Registro Imprese o nel REA a decorrere dal 1^ gennaio 2016.
Cliccare qui per la nota del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il D.M. 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissata allo 0,2% su base annua, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.Tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.Cliccare qui per il calcolo del ravvedimento operoso per l'anno 2015
DIRITTO ANNUALE 2015
Il diritto annuale per l'anno 2015 è ridotto del 35%. In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico si pubblica la nota n. 0227775 del 29 dicembre 2014 recante disposizioni sull'applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel REA a decorrere dal 1^ gennaio 2015. Si comunica, inoltre, che il D.M. 11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, ha ridotto il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del c.c. che passa dall'1,00% allo 0,50%. Dal 1^ gennaio 2015, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.
INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE
INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE
La riduzione degli importi del diritto annuale del 50% avrà effetto dall'anno 2015, cosi come stabilito dall'articolo 28 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014. Si ricorda inoltre che fino al 16 luglio 2014 sarà ancora possibile versare il diritto annuale con la maggiorazione dello 0,40% da aggiungere all'importo dovuto. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, persone fisiche (superminimi compresi che pagano il forfait del 5%) e altri soggetti con esercizio che coincide con l'anno solare, società di persone e società di capitali, i termini per pagare il diritto annuale per l'anno 2014 scadranno il 7 luglio. Sarà anche possibile pagare dall'8 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in piu.Tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese al 1 gennaio 2014 ed i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale per l'anno 2014 riceveranno apposita comunicazione in base alla sezione ordinaria o speciale di registrazione.
I soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) riceveranno la comunicazione predisposta per la sezione speciale con l'indicazione dell'importo dovuto pari a € 30,00, qualunque sia il numero di unità locali denunciate. Le unità locali, gli uffici di rappresentanza e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano per ciascuna di esse un diritto fisso pari ad euro 110,00. Le lettere, dirette alle imprese ed ai soggetti non in regola con i pagamenti del diritto per annualità dal 2011 al 2013, conterranno un invito a regolarizzare la propria posizione. Precisiamo infine che tali comunicazioni verranno spedite all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) se già comunicato, dalle imprese, all'Ente. Nei restanti casi l'invio avverrà con posta ordinaria all'indirizzo dell'impresa, sede legale della società o indirizzo alternativo se denunciato.
cliccare qui per l'informativa - imprese iscritte nella sezione ordinaria cliccare qui per l'informativa - imprese iscritte nelle sezioni speciali e nel R.E.A. Manifesto informativo affisso nei comuni della Provincia
Con il decreto qui allegatosono stati stati confermati gli importi del diritto annuale per l'anno 2014 Cliccare qui per la definizione di fatturato Per il calcolo del diritto dovuto 2014 cliccare qui Il versamento potrà essere effettuato anche dal 17 giugno 2014al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997
Le imprese, che dopo la scadenza, vogliono regolarizzare spontaneamente il mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale possono avvalersi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
CLICCARE QUI PER CALCOLARE GLI IMPORTI
COMUNICATO STAMPA E' stato emesso un comunicato stampa con il quale si ricorda alle Imprese che non essere in regola con il pagamento del diritto annuale 2013 inibisce la certificazione rilasciata dal Registro Imprese. E' possibile regolarizzare la propria posizione usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso tramite foglio di calcolo exel per non incorrere nelle sanzioni tributarie che verrano applicate in caso di emissione di ruolo esattoriale. Cliccare qui
N O V I T A' Il Regolamento che disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di violazioni al pagamento del diritto annuale dovuto dalle Imprese alla CCIAA di Isernia è stato modificato con delibera n. 18 del Consiglio Camerale nella seduta n. 55 del 18/11/2013. cliccare qui per il Regolamento e la delibera di approvazione
DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 Si comunica che con nota del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati confermati anche per l'anno 2014 gli importi del diritto annuale stabiliti per l'anno 2013. Cliccare qui per la nota ministeriale
IMPORTANTE Si comunica che dal 1 gennaio 2014 il tasso di interesse legale per i calcoli del ravvedimento torna all' 1% .
Per il ravvedimento operoso da calcolare dopo il 1 gennaio 2014 cliccare qui
N O V I T A' Equitalia SpA ha comunicato che, in via sperimentale, le notifiche delle cartelle esattoriali, limitatamente alle società, avverrano esclusivamente tramite email all'indirizzo di Posta Elettonica Certificata - PEC - Si consiglia, pertanto, di controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica per essere sempre aggiornati. Cliccare quiper il comunicato stampa di Equitalia SpA.
Ravvedimento operoso per mancato pagamento del diritto annuale 2013
Icontribuenti che non hanno effettuato il pagamento, in tutto o in parte, del diritto annuale per l’anno 2013 possono, al fine di mitigare l’effetto sanzionatorio, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dei benefici del ravvedimento operoso.Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente con modello F24 versando 1. il tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore) – con codice 3850; 2. gli interessi moratori calcolati al tasso legale al giorno in cui si effettua il versamento – con codice 3851; 3. la sanzione pari al 6% calcolata sull’importo omesso – con codice 3852 Gli importi da versare con i codici tributi 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non sono compensabili . CLICCARE QUI PER CALCOLARE GLI IMPORTI
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Cartelle esattoriali: guida alla lettura La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società del gruppo Equitalia s.p.a., di cui riporta il logo caratteristico (la E con i due triangoli). Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale. Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci (esclusi accomandanti nelle sas), oltre al liquidatore, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo di questi soggetti.
Nella prima pagina in alto si trova la copia a ricalco del verbale di notifica: a partire dalla data indicata in tale verbale, il contribuente ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento delle somme indicate. (Per le cartelle notificate tramite posta, la data potrebbe essere indicata sulla busta). Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione (un tempo chiamato "Concessionario") competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse. Esemplificando, un imprenditore individuale iscritto alla CCIAA di Isernia (perché in tale provincia svolge la sua attività), ma residente a Roma, e che non abbia versato il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Roma, fermo restando che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di Commercio di Isernia.
Seguono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati a uso degli uffici". In entrambe è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla CCIAA.
Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela, per le quali si rinvia alle sezioni seguenti. Cartelle esattoriali: guida al pagamento
Si fa presente che, nel caso di cartella emessa per una società e notificata a più di un soggetto (es. ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori), deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella. Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati es. Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:
Sono in corso di attivazione, da parte di Equitalia, nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali: presso i tabaccai che dispongono dell'apposito terminale, oppure on line con carta di credito o con generazione di numero RAV (sul sito di Equitalia). Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962 e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione "Dettaglio degli addebiti" oppure "Dati a uso degli uffici" (escluse le cartelle emesse per violazioni sui vecchi bollettini).
Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali. Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Cliccare qui per scaricare il modello di autotutela da presentare all'ufficio Tributi .
*Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento. (art. 18 della legge 580/1993 e successive modifiche).
Un decreto del Ministro delle Attività produttive (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), determina le misure del diritto annuale.
Il diritto annuale è dovuto:
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonchè le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).
SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:
RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997
Le imprese, che dopo la scadenza, vogliono regolarizzare spontaneamente il mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale possono avvalersi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
ANNO 2006
ANNO 2005
ANNO 2004
ANNO 2003
Riferimenti normativi NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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