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DIRITTO ANNUALE

Esempi di calcolo delle sanzioni
2010
2011
Raccolta Sentenze Comm. Provinciali
F.A.Q.




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Istruzioni per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2012

Si forniscono di seguito le istruzioni per effettuare il pagamento del diritto annuale dovuto* alle camere di commercio per l’anno 2012 da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese -

                                              SEZIONE ORDINARIA 

 Quando si versa:

 ·         Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 18 giugno ovvero il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.

 Come si versa:

 ·         Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, compilato alla sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue:

 

 

 

Si ricorda che dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e
previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare  il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito
http://www.agenziaentrate.it
.  
I contribuenti che possono effettuare i versamenti con modello F24  cartaceo sono elencati al punto 7 – CASI PARTICOLARI – della circolare del  29/09/2006, n. 30 dell’Agenzia delle Entrate.

    Quanto si versa per la sede:

 

 

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

MISURA  FISSA 

UNITA’ LOCALE

Imprenditori

   200,00

€ 40,00

 Per tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2011 la tabella che segue:

 N.B.: per la definizione di “fatturato” e le nuove modalità di arrotondamento consultare  la circolare n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico del 03/03/2009 

cliccare qui per visualizzare l'informativa sui righi da utilizzare dalla dichiarazione IRAP 2012

cliccare qui per scaricare il PROSPETTO EXEL PER CALCOLO DEL DIRITTO DOVUTO 

Tabella per il calcolo del diritto

Scaglioni di fatturato

%

Importo dovuto per la sede

fino a € 100.000,00

misura fissa

€ 200,00

oltre €    100.000,00

fino a €      250.000,00

0,015

   200,00   +  0,015%                                     della parte eccedente   100.000,00

oltre €    250.000,00

fino a €      500.000,00

0,013

  222,50    +   0,013%                                     della parte eccedente  250.000,00

oltre €    500.000,00

fino a €   1.000.000,00

0,010

  255,00    +  0,010%                                    della parte eccedente   500.000,00

oltre €  1.000.000,00

fino a € 10.000.000,00

0,009

  305,00   +   0,009%                                    della parte eccedente  1.000.000,00

oltre € 10.000.000,00

fino a € 35.000.000,00

0,005

 1115,00  +   0,005%                                     della parte eccedente 10.000.000,00

oltre € 35.000.000,00

fino a € 50.000.000,00

0,003

 2365,00   + 0,003%                               della parte eccedente   35.000.000,00

oltre € 50.000.000,00

0,001

 2815,00   + 0,001%                                della parte eccedente    50.000.000,00

                                                                                                        (fino ad un massimo di 40.000 euro)

 L’importo così calcolato dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia in corso d’anno, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.

 Quanto si versa per le unità locali:

 Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro ciascuna.

Dal 2009 l’importo deve essere calcolato sull’importo dovuto per la sede prima dell’arrotondamento considerando 5 decimali. L’arrotondamento all’unità di euro andrà effettuato solo alla fine di tutti i calcoli e di tutte le sommatorie, durante i quali andranno sempre mantenuti 5 decimali.

Se sono dovuti importi a diverse camere di commercio, occorre compilare un rigo per ciascuna camera di commercio, inserendo come codice ente la corrispondente sigla di provincia e sommando i relativi importi.

Dai calcoli devono essere escluse le unità locali aperte in corso d’anno, i cui termini di pagamento sono subordinati alla trasmissione/presentazione della denuncia di apertura.

   Istruzioni per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2012

Si forniscono di seguito le istruzioni e gli importi per effettuare il pagamento del diritto annuale dovuto* alle camere di commercio per l’anno 2012 da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese -

                                               SEZIONE SPECIALE

 Quando si versa:

 ·  Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il   pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire   

lunedì 18 giugno 2012

con la possibilità di versare entro il  18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40%.

Quanto si versa:

                                                                  Sede

          Unità Locali

Imprese individuali

Società semplici agricole

         €   88,00

    € 17,60  ciascuna

Società semplici non agricole

         € 144,00

    € 28,80  ciascuna

Società di cui all’art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati)

         € 170,00

    € 34,00  ciascuna

Imprese con sede principale all’estero  (per unità locale e/o sede secondaria)

                         € 110,00 ciascuna

 L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale.

 

Ravvedimento operoso

 per mancato pagamento del diritto annuale 2011

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento, in tutto o in parte, del diritto annuale per l’anno 2011 possono, al fine di mitigare l’effetto sanzionatorio, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dei benefici del ravvedimento operoso. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente con modello F24 versando

1.      il tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore) – con codice 3850;

2.      gli interessi moratori calcolati al tasso legale al giorno in cui si effettua il versamento      con codice 3851;

3.      la sanzione pari al 6% calcolata sull’importo omesso – con codice 3852

Gli importi da versare con i codici tributi  3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non sono compensabili.

Per le scadenze del ravvedimento cliccare qui

Cliccare qui per calcolare gli importi da versare 

 



 

    

Cartelle esattoriali: guida alla lettura

La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società del gruppo Equitalia s.p.a., di cui riporta il logo caratteristico (la E con i due triangoli). Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale. Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci (esclusi accomandanti nelle sas), oltre al liquidatore, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo di questi soggetti.

Nella prima pagina in alto si trova la copia a ricalco del verbale di notifica: a partire dalla data indicata in tale verbale, il contribuente ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento delle somme indicate. (Per le cartelle notificate tramite posta, la data potrebbe essere indicata sulla busta).
Sempre nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella, comprendente i dati anagrafici del contribuente (comprensivi del codice fiscale) e un'indicazione sommaria degli importi iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione (un tempo chiamato "Concessionario") competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse. Esemplificando, un imprenditore individuale iscritto alla CCIAA di Isernia (perché in tale provincia svolge la sua attività), ma residente a Roma, e che non abbia versato il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Roma, fermo restando che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di Commercio di Isernia.

Seguono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati a uso degli uffici". In entrambe è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla CCIAA.
Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio di Isernia Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione - tre righe di descrizione - delle motivazioni della sanzione e iscrizione a ruolo.
Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono consultare con più dettaglio nella sezione "Dati a uso degli uffici":

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale in base a come era stato emesso sul bollettino (annualità fino al 2000) o calcolato come differenza tra quanto era dovuto dall'impresa e quanto è stato effettivamente versato con modello F24 (annualità dal 2001 in poi). A fianco del codice "961", è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce.
  • il codice 962 si riferisce alla mora per tardato pagamento (annualità fino al 2000, pari al 2% per ogni mese di ritardo) o alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi).
  • il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati. Il tasso di interesse legale è pari al 3,5% (per il 2001), 3% (per gli anni 2002 e 2003), 2,5% (dal 2004 al 2007), 3% (per gli anni 2008 e 2009), 1% (per l'anno 2010), 1,5% (per l'anno 2011), 2,5% (dal 2012).
  • Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di commercio, per cui in tal caso si prega di rivolgersi a tale ufficio.

Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela, per le quali si rinvia alle sezioni seguenti.


Cartelle esattoriali: guida al pagamento

Si fa presente che, nel caso di cartella emessa per una società e notificata a più di un soggetto (es. ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori), deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella. Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati es. 
53 - 2009 - 99999999 99          è la cartella notificata alla società 
53 - 2009 - 99999999 99 / 001 per il primo socio 
53 - 2009 - 99999999 99 / 002 per il secondo, ecc.

Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:

  • se il pagamento avviene entro 60 giorni, si devono versare i tributi a ruolo, il 4,65% di compenso di riscossione e le spese di notifica;
  • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, si devono versare, oltre ai tributi a ruolo e alle spese di notifica, anche l'intero compenso esattoriale (percentuale variabile da provincia a provincia, indicativamente 8 o 9%), gli interessi di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive. Non dovrà essere utilizzato il bollettino premarcato allegato alla cartella; il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Sono in corso di attivazione, da parte di Equitalia, nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali: presso i tabaccai che dispongono dell'apposito terminale, oppure on line con carta di credito o con generazione di numero RAV (sul sito di Equitalia).


Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela

In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962 e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione "Dettaglio degli addebiti" oppure "Dati a uso degli uffici" (escluse le cartelle emesse per violazioni sui vecchi bollettini).

Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.
La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.

Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Cliccare qui per scaricare il modello di autotutela da presentare all'ufficio Tributi .

 


 

 

 * Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento. (art. 18 della legge 580/1993 e successive modifiche).
Se l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciscuna Camera competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per queste ultime il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata in sede secondaria.

Un decreto del Ministro delle Attività produttive (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), determina le misure del diritto annuale.
Per le nuove imprese che versano, contestualmente alla domanda di iscrizione e di annotazione, somme diverse da quelle stabilite con il decreto, le Camere di Commercio provvedono a richiedere l’integrazione del minor diritto versato o, in caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.
Mentre i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia sono disciplinati dal Regolamento allegato.

Il diritto annuale è dovuto:

- in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Si ricorda che la legge finanziaria 2000 ha modificato le modalità per il pagamento del diritto annuale. In precedenza quest'ultimo avveniva mediante bollettino prestampato spedito da ciascuna Camera di Commercio alle imprese. A partire dal 2001, invece, il pagamento è effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello F24, insieme al versamento del primo acconto delle imposte sui redditi o entro i 30 giorni successivi  con la maggiorazione dello 0,40%.
Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE   Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonchè le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).
A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001).
Sono quindi tenute al pagamento anche le imprese:

  • in liquidazione
  • inattive dalla costituzione
  • che abbiano cessato o sospeso l'attività
  • cessate nel corso dell'anno

SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (tranne i casi in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio dell'impresa)
  • le imprese individuali che avendo cessato l'attività al 31/12 chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione attività
  • le società e gli altri soggetti collettivi che, avendo approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale
  • le società cooperative sciolte ex art. 2544 c.c. dall'anno solare successivo a quello del provvedimento dell'autorità governativa

                              

RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997

Le imprese, che dopo la scadenza, vogliono regolarizzare spontaneamente il mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale possono avvalersi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Il Ravvedimento operoso può essere eseguito:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, effettuando il pagamento del diritto dovuto più gli interessi legali calcolati giornalmente e versando 1/8 della sanzione minima pari al 3,75% del diritto dovuto;
  • entro un anno dalla scadenza del termine per il versamento, effettuando il pagamento del diritto dovuto più gli interessi legali calcolati giornalmente e versando 1/5 della sanzione minima pari al 6% del diritto dovuto

Il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.

L'importo minimo da versare per ogni rigo del mod.F24 è pari a € 1,03.
Gli importi da versare con i codici tributi 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non sono compensabili.

ANNO 2006

Diritto annuale dovuto per l'ano 2006 (D.M. 28/03/2006)
Scadenza diritto annuale: 20/06/2006
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/07/2006
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/06/2007
Calcolo del ravvedimento operoso

ANNO 2005

Diritto annuale dovuto per l'ano 2005 (D.M. 23/03/2005)
Scadenza diritto annuale: 20/06/2005
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/07/2005
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/06/2006
Calcolo del ravvedimento operoso

ANNO 2004

Diritto annuale dovuto per l'ano 2004 (D.M. 05/03/2004)
Scadenza diritto annuale: 20/07/2004
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/08/2004
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/07/2005
Calcolo del ravvedimento operoso

ANNO 2003

Diritto annuale dovuto per l'ano 2003 (D.M. 23/05/2003)
Scadenza diritto annuale: 31/10/2003
Scadenza ravvedimento a breve termine: 30/11/2003
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 31/10/2004
Calcolo del ravvedimento operoso

 

 

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