Cartelle esattoriali: guida alla lettura
La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società del gruppo Equitalia s.p.a., di cui riporta il logo caratteristico (la E con i due triangoli). Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale. Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci (esclusi accomandanti nelle sas), oltre al liquidatore, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo di questi soggetti.
Nella prima pagina in alto si trova la copia a ricalco del verbale di notifica: a partire dalla data indicata in tale verbale, il contribuente ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento delle somme indicate. (Per le cartelle notificate tramite posta, la data potrebbe essere indicata sulla busta).
Sempre nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella, comprendente i dati anagrafici del contribuente (comprensivi del codice fiscale) e un'indicazione sommaria degli importi iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.
Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione (un tempo chiamato "Concessionario") competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse. Esemplificando, un imprenditore individuale iscritto alla CCIAA di Isernia (perché in tale provincia svolge la sua attività), ma residente a Roma, e che non abbia versato il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Roma, fermo restando che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di Commercio di Isernia.
Seguono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati a uso degli uffici". In entrambe è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla CCIAA.
Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio di Isernia Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione - tre righe di descrizione - delle motivazioni della sanzione e iscrizione a ruolo.
Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono consultare con più dettaglio nella sezione "Dati a uso degli uffici":
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il codice 961 si riferisce al diritto annuale in base a come era stato emesso sul bollettino (annualità fino al 2000) o calcolato come differenza tra quanto era dovuto dall'impresa e quanto è stato effettivamente versato con modello F24 (annualità dal 2001 in poi). A fianco del codice "961", è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce.
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il codice 962 si riferisce alla mora per tardato pagamento (annualità fino al 2000, pari al 2% per ogni mese di ritardo) o alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi).
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il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati. Il tasso di interesse legale è pari al 3,5% (per il 2001), 3% (per gli anni 2002 e 2003), 2,5% (dal 2004 al 2007), 3% (per gli anni 2008 e 2009), 1% (per l'anno 2010), 1,5% (per l'anno 2011), 2,5% (dal 2012).
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Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di commercio, per cui in tal caso si prega di rivolgersi a tale ufficio.
Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela, per le quali si rinvia alle sezioni seguenti.
Cartelle esattoriali: guida al pagamento
Si fa presente che, nel caso di cartella emessa per una società e notificata a più di un soggetto (es. ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori), deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella. Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati es.
53 - 2009 - 99999999 99 è la cartella notificata alla società
53 - 2009 - 99999999 99 / 001 per il primo socio
53 - 2009 - 99999999 99 / 002 per il secondo, ecc.
Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:
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se il pagamento avviene entro 60 giorni, si devono versare i tributi a ruolo, il 4,65% di compenso di riscossione e le spese di notifica;
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se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, si devono versare, oltre ai tributi a ruolo e alle spese di notifica, anche l'intero compenso esattoriale (percentuale variabile da provincia a provincia, indicativamente 8 o 9%), gli interessi di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive. Non dovrà essere utilizzato il bollettino premarcato allegato alla cartella; il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
Sono in corso di attivazione, da parte di Equitalia, nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali: presso i tabaccai che dispongono dell'apposito terminale, oppure on line con carta di credito o con generazione di numero RAV (sul sito di Equitalia).
Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela
In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962 e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione "Dettaglio degli addebiti" oppure "Dati a uso degli uffici" (escluse le cartelle emesse per violazioni sui vecchi bollettini).
Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.
La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.
Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Cliccare qui per scaricare il modello di autotutela da presentare all'ufficio Tributi .
* Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento. (art. 18 della legge 580/1993 e successive modifiche).
Se l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciscuna Camera competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per queste ultime il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata in sede secondaria.
Un decreto del Ministro delle Attività produttive (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), determina le misure del diritto annuale.
Per le nuove imprese che versano, contestualmente alla domanda di iscrizione e di annotazione, somme diverse da quelle stabilite con il decreto, le Camere di Commercio provvedono a richiedere l’integrazione del minor diritto versato o, in caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.
Mentre i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia sono disciplinati dal Regolamento allegato.
Il diritto annuale è dovuto:
- in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Si ricorda che la legge finanziaria 2000 ha modificato le modalità per il pagamento del diritto annuale. In precedenza quest'ultimo avveniva mediante bollettino prestampato spedito da ciascuna Camera di Commercio alle imprese. A partire dal 2001, invece, il pagamento è effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello F24, insieme al versamento del primo acconto delle imposte sui redditi o entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti.
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonchè le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).
A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001).
Sono quindi tenute al pagamento anche le imprese:
- in liquidazione
- inattive dalla costituzione
- che abbiano cessato o sospeso l'attività
- cessate nel corso dell'anno
SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (tranne i casi in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio dell'impresa)
- le imprese individuali che avendo cessato l'attività al 31/12 chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione attività
- le società e gli altri soggetti collettivi che, avendo approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale
- le società cooperative sciolte ex art. 2544 c.c. dall'anno solare successivo a quello del provvedimento dell'autorità governativa
RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997
Le imprese, che dopo la scadenza, vogliono regolarizzare spontaneamente il mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale possono avvalersi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Il Ravvedimento operoso può essere eseguito:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, effettuando il pagamento del diritto dovuto più gli interessi legali calcolati giornalmente e versando 1/8 della sanzione minima pari al 3,75% del diritto dovuto;
- entro un anno dalla scadenza del termine per il versamento, effettuando il pagamento del diritto dovuto più gli interessi legali calcolati giornalmente e versando 1/5 della sanzione minima pari al 6% del diritto dovuto
Il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
L'importo minimo da versare per ogni rigo del mod.F24 è pari a € 1,03.
Gli importi da versare con i codici tributi 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non sono compensabili.
ANNO 2006
Diritto annuale dovuto per l'ano 2006 (D.M. 28/03/2006)
Scadenza diritto annuale: 20/06/2006
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/07/2006
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/06/2007
Calcolo del ravvedimento operoso
ANNO 2005
Diritto annuale dovuto per l'ano 2005 (D.M. 23/03/2005)
Scadenza diritto annuale: 20/06/2005
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/07/2005
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/06/2006
Calcolo del ravvedimento operoso
ANNO 2004
Diritto annuale dovuto per l'ano 2004 (D.M. 05/03/2004)
Scadenza diritto annuale: 20/07/2004
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/08/2004
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/07/2005
Calcolo del ravvedimento operoso
ANNO 2003
Diritto annuale dovuto per l'ano 2003 (D.M. 23/05/2003)
Scadenza diritto annuale: 31/10/2003
Scadenza ravvedimento a breve termine: 30/11/2003
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 31/10/2004
Calcolo del ravvedimento operoso
Riferimenti normativi
• ••• Legge 29/12/93, n. 580: riordinamento del sistema camerale;
• ••• DPR 581/1995: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
• ••• Circolare MICA n.3223/C del 03/10/90: termine di prescrizione del diritto annuale;
• ••• Art. 24 comma 35 Legge 449/97: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (inibizione della certificazione);
• ••• Art. 17 della Legge 23/12/1999 n. 488 che ha modificato l’art. 18 della L.580/93 (legge finanziaria 2000);
• ••• DPR 435/2001: razionalizzazione dei termini di versamento (scadenze pagamento diritto annuale e 0,40%);
• ••• Risoluzione Agenzia Entrate 46E del 10/04/2001: istituzione codice tributo per il versamento del diritto annuale;
• ••• D.I 23/04/2001 (G.U. 126 del 1/6/2001): con il quale vengono stabilite le diverse misure del diritto annuale dovuto ad ogni
singola Camera di commercio, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese per l’anno 2001;
• ••• D.M 11/5/2001 n. 359 (G.U. 229 del 2/10/2001): regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della legge 23/12/99 n. 488 in
materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
• ••• Circolare MAP 3513/C del 22/5/2001 e circolare MAP 3515/C del 4/6/2001: precisazioni esazioni diritto annuale 2001;
• ••• Circolare MAP 3519/C del 3/7/2001: differimento termine del versamento diritto annuale 2001 al 31/10/2001;
• ••• Circolare MAP 3520/C del 24.7.2001: applicazione diritto annuale 2001, ulteriori indicazioni;
• ••• Circolare MAP 3539/C del 28/12/2001: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono al 01/01/2002;
• ••• D.I. 17/5/2002 (G.U. 149 del 27/6/2002): determinazione per l’anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle
imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Circolare MAP 3546 del 7/6/2002: criteri di arrotondamento diritto annuale 2002 all’unità di euro;
• ••• Nota MAP n. 509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94: diritto annuale nei casi di fusione per
incorporazione e conferimento;
• ••• Circolare MAP 3554/C del 4/12/2002: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono dal 01/01/2003;
• ••• Legge n. 289 del 12/12/2002 art. 13: definizione dei tributi locali (legge finanziaria 2003);
• ••• D.L. 24/12/2002 n. 282 disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilità, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 21/2/2003, n. 27 art. 5-quater – definizione del diritto
annuale (Condono ed estensione sanzioni tributarie al diritto annuale);
• ••• D. Lgs. 18/12/1997 n. 472: sanzioni tributarie;
• ••• Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115E del 23/5/2003: istituzione di ulteriori codici tributo per versamento interessi,
sanzioni e condono;
• ••• Lettera Circolare MAP 553291 del 4/6/2003: chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società
con esercizio comprendente periodi di 2 anni solari diversi;
• ••• D.I. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 7/6/2003): determinazione per l’anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Lettera Circolare MAP 55358 del 25/07/2003 (diritto annuale per le imprese in trasformazione di natura giuridica e di
imprese con esercizio prolungato);
• ••• D.L. 24/6/2003 n. 143 convertita in L. n.212 del 1 agosto 2003: differimento scadenza diritto annuale 2003 al 31/10/2003;
• ••• Circolare MAP 3567/C del 16/10/2003: applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del
diritto annuale in favore delle Camere di Commercio (art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n.472);
• ••• Circolare MAP 3568/C del 24/11/2003: chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472-
ravvedimento operoso;
• ••• Circolare MAP 3569/C del 29/12/2003: diritto annuale per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese dal 01/01/04;
• ••• Lettera Circolare MAP n. 546959 del 30/01/2004: casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle
Camere di Commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali,
inizio attività e diritto annuale;
• ••• D.I. 5 marzo 2004 (G.U. n. 75 del 30/03/2004): determinazione per l’anno 2004 delle misure del diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• DPR del 23/07/2004 n. 247 (G.U. n. 233 del 04/10/2004): regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla
cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
• ••• Circolare MAP n. 3583/C del 21/02/2005: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle
Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2005;
• ••• D.I. 23 marzo 2005 (G.U. n. 82 del 09/04/2005): determinazione per l’anno 2005 delle misure del diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• NOTA MAP del 30/09/2005 n. 8929: Versamento del diritto annuale e certificazioni dal Registro delle Imprese – art.24,
comma 35 della L.27/12/97, n.449 (precisazioni in merito al blocco della certificazione);
• ••• Circolare MAP n. 3594/C del 13/12/2005: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle
Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006;
• ••• D.I. 28 marzo 2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006): determinazione per l’anno 2006 delle misure del diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Circolare MAP n. 3605/C del 10/01/2007: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle
Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2007;
• ••• D.I. 23 marzo 2007 (G.U. n. 122 del 28/05/2007): determinazione per l’anno 2007 delle misure del diritto annuale dovuto Guida pratica diritto annuale – versione 1.0 del 15/05/2012
Ufficio Diritto Annuale - Via Veneto 28 - 19124 LA SPEZIA - Tel. 0187 728299 - Fax 0187 728267
[email protected] - www.sp.camcom.it
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dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Lettera MAP n. 4728 del 14 maggio 2007: termini di versamento del diritto annuale (rif. Art. 37 del D.L. n. 233 del 4/7/06
convertito con modificazioni in L. n. 248 del 4/8/2006: termine di pagamento al 16 giugno 2007);
• ••• DPCM 14/06/2007: differimento per l’anno 2007 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti ai soggetti cui si
applicano gli studi di settore in vigore per l’anno 2006;
• ••• D.I. 1 febbraio 2008 (G.U. n. 54 del 04/03/2008): determinazione per l’anno 2008 delle misure del diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Circolare MAP n. 3617/C del 05/03/2008: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle
Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2008;
• ••• Circolare MAP del 11/04/2008: individuazione dei righi del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale
2008;
• ••• Circolare MSE n.3317 del 19/04/08: ulteriori precisazioni in merito all’individuazione della base imponibile per la
determinazione dell’ammontare del fatturato ai fini IRAP del diritto annuale 2008-integrazione alla nota del 11/04/08;
• ••• Circolare 62417 del 30/12/08 - ravvedimento in materia di diritto annuale e D.L. 185/08
• ••• Circolare MSE n. 3621 del 19/01/09: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese
a decorrere dal 1° gennaio 2009;
• ••• Circolare n. 19230 del 03/03/09: individuazione righi modello IRAP 2009 ai fini della determinazione della base imponibile
per il versamento del diritto annuale 2009 – Modalità di calcolo ed arrotondamento del diritto annuale;
• ••• Decreto MSE 30 aprile 2009 (G.U. n. 114 del 19/05/09): determinazione per l’anno 2009 delle misure del diritto annuale
dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Circolare MSE n. 55600 del 16/06/09: proroga dei termini di pagamento 2009 per posizioni assoggettate a studi di settore;
• ••• Decreto MSE 22/12/2009 (G.U. n.24 del 30/01/2010): determinazione per l’anno 2010 delle misure del diritto annuale
dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• decreto legislativo 15 febbraio 2010, n, 23 modifica l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
• ••• Circolare MSE n. 77133 del 23/06/10: proroga dei termini di pagamento 2010 per posizioni assoggettate a studi di settore;
• ••• Circolare MSE n. 0201046 del 30/12/10: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle
Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2011;
• ••• Decreto MSE del 21/04/11 in corso di pubblicazione: determinazione per l’anno 2011 delle misure del diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio;
• ••• Circolare MSE del 30/05/11 n. 0103161: dettaglio decreto MSE 21/4/11 e DPCM 12/05/11 - proroga dei termini di
pagamento 2011 per posizioni assoggettate a studi di settore e persone fisiche.
• ••• Nota del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658, del Ministero dello Sviluppo Economico: determinazione per l’anno 2012 delle
misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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