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N O V I T A'
Firmato il D.P.C.M. di rinvio dei termini di versamento UNICO - Ufficializzato lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Queste imprese possono versare il diritto annuale con le stesse scadenze e cioè entro il 06 luglio 2010 senza maggiorazione o entro il 05 agosto 2010 con la maggiorazione pari allo 0,40%.
D I R I T T O A N N U A L E 2 0 1 0
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010 il decreto del 22 dicembre 2009 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio" che sostanzialmente non ha variato gli importi rispetto all'anno 2009.
Clicca qui per visualizzare il decreto.
Per chiarimenti e foglio di calcolo si può consultare la guida sottoindicata per il diritto annuale 2010.
Ravvedimento operoso
per mancato pagamento del diritto annuale 2010
I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento, in tutto o in parte, del diritto annuale per l’anno 2010 possono, al fine di mitigare l’effetto sanzionatorio, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dei benefici del ravvedimento operoso. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente con modello F24, versando entro il termine del
16 giugno 2011:
1. il tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore) – con codice 3850;
2. gli interessi moratori calcolati al tasso legale al giorno in cui si effettua il versamento – con codice 3851;
3. la sanzione pari al 6% calcolata sull’importo omesso – con codice 3852.
Gli importi da versare con i codici tributi 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non sono compensabili.
Cliccare qui per effettuare il calcolo del ravvedimento operoso 2010
Istruzioni per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2010
Si forniscono di seguito le istruzioni per effettuare il pagamento del diritto annuale dovuto* alle camere di commercio per l’anno 2010 da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese - SEZIONE ORDINARIA
Quando si versa:
· Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 16 giugno ovvero il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.
Come si versa:
· Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, compilato alla sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue:
Si ricorda che dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e
previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it.
I contribuenti che possono effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo sono elencati al punto 7 – CASI PARTICOLARI – della circolare del 29/09/2006, n. 30 dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto si versa per la sede:
Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2008 la tabella che segue:
N.B.: per la definizione di “fatturato” e le nuove modalità di arrotondamento consultare la circolare n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico del 03/03/2009 cliccare qui per scaricarla.
cliccare qui per scaricare il PROSPETTO EXEL PER CALCOLO DEL DIRITTO DOVUTO
Tabella per il calcolo del diritto
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Scaglioni di fatturato
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%
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Importo dovuto per la sede
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fino a € 100.000,00
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misura fissa
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€ 200,00
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oltre € 100.000,00
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fino a € 250.000,00
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0,015
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200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00
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oltre € 250.000,00
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fino a € 500.000,00
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0,013
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222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
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oltre € 500.000,00
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fino a € 1.000.000,00
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0,010
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255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00
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oltre € 1.000.000,00
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fino a € 10.000.000,00
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0,009
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305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
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oltre € 10.000.000,00
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fino a € 35.000.000,00
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0,005
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1115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
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oltre € 35.000.000,00
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fino a € 50.000.000,00
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0,003
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2365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
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oltre € 50.000.000,00
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0,001
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2815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00
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(fino ad un massimo di 40.000 euro)
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L’importo così calcolato dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia in corso d’anno, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.
Quanto si versa per le unità locali:
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro ciascuna.
Dal 2009 l’importo deve essere calcolato sull’importo dovuto per la sede prima dell’arrotondamento considerando 5 decimali. L’arrotondamento all’unità di euro andrà effettuato solo alla fine di tutti i calcoli e di tutte le sommatorie, durante i quali andranno sempre mantenuti 5 decimali.
Se sono dovuti importi a diverse camere di commercio, occorre compilare un rigo per ciascuna camera di commercio, inserendo come codice ente la corrispondente sigla di provincia e sommando i relativi importi.
Dai calcoli devono essere escluse le unità locali aperte in corso d’anno, i cui termini di pagamento sono subordinati alla trasmissione/presentazione della denuncia di apertura.
Istruzioni per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2010
Si forniscono di seguito le istruzioni e gli importi per effettuare il pagamento del diritto annuale dovuto* alle camere di commercio per l’anno 2009 da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese - SEZIONE SPECIALE
Quando si versa:
· Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire martedì 16 giugno 2010, con la possibilità di versare entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.
Quanto si versa:
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Sede
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Unità Locali
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Imprese individuali
Società semplici agricole
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€ 88,00
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€ 17,60 ciascuna
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Società semplici non agricole
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€ 144,00
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€ 28,80 ciascuna
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Società di cui all’art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati)
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€ 170,00
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€ 34,00 ciascuna
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Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria)
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€ 110,00 ciascuna
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L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale.
* Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento. (art. 18 della legge 580/1993 e successive modifiche).
Se l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciscuna Camera competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per queste ultime il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata in sede secondaria.
Un decreto del Ministro delle Attività produttive (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), determina le misure del diritto annuale.
Per le nuove imprese che versano, contestualmente alla domanda di iscrizione e di annotazione, somme diverse da quelle stabilite con il decreto, le Camere di Commercio provvedono a richiedere l’integrazione del minor diritto versato o, in caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.
Mentre i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia sono disciplinati dal Regolamento allegato.
Il diritto annuale è dovuto:
- in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Si ricorda che la legge finanziaria 2000 ha modificato le modalità per il pagamento del diritto annuale. In precedenza quest'ultimo avveniva mediante bollettino prestampato spedito da ciascuna Camera di Commercio alle imprese. A partire dal 2001, invece, il pagamento è effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello F24, insieme al versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, entro il 20 giugno o il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti.
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonchè le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).
A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001).
Sono quindi tenute al pagamento anche le imprese:
- in liquidazione
- inattive dalla costituzione
- che abbiano cessato o sospeso l'attività
- cessate nel corso dell'anno
SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:
- i soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (tranne i casi in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio dell'impresa)
- le imprese individuali che avendo cessato l'attività al 31/12 chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione attività
- le società e gli altri soggetti collettivi che, avendo approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale
- le società cooperative sciolte ex art. 2544 c.c. dall'anno solare successivo a quello del provvedimento dell'autorità governativa
RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997
Le imprese, che dopo la scadenza, vogliono regolarizzare spontaneamente il mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale possono avvalersi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Il Ravvedimento operoso può essere eseguito:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, effettuando il pagamento del diritto dovuto più gli interessi legali calcolati giornalmente e versando 1/8 della sanzione minima pari al 3,75% del diritto dovuto;
- entro un anno dalla scadenza del termine per il versamento, effettuando il pagamento del diritto dovuto più gli interessi legali calcolati giornalmente e versando 1/5 della sanzione minima pari al 6% del diritto dovuto
Il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
L'importo minimo da versare per ogni rigo del mod.F24 è pari a € 1,03.
Gli importi da versare con i codici tributi 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non sono compensabili.
ANNO 2006
Diritto annuale dovuto per l'ano 2006 (D.M. 28/03/2006)
Scadenza diritto annuale: 20/06/2006
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/07/2006
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/06/2007
Calcolo del ravvedimento operoso
ANNO 2005
Diritto annuale dovuto per l'ano 2005 (D.M. 23/03/2005)
Scadenza diritto annuale: 20/06/2005
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/07/2005
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/06/2006
Calcolo del ravvedimento operoso
ANNO 2004
Diritto annuale dovuto per l'ano 2004 (D.M. 05/03/2004)
Scadenza diritto annuale: 20/07/2004
Scadenza ravvedimento a breve termine: 19/08/2004
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 20/07/2005
Calcolo del ravvedimento operoso
ANNO 2003
Diritto annuale dovuto per l'ano 2003 (D.M. 23/05/2003)
Scadenza diritto annuale: 31/10/2003
Scadenza ravvedimento a breve termine: 30/11/2003
Scadenza ravvedimento a lungo termine: 31/10/2004
Calcolo del ravvedimento operoso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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